Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (1791)

Di Olympe de Gouges
I DIRITTI DELLA DONNA.
Uomo, sei capace d'essere giusto? È una donna che ti pone la domanda; tu non la
priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la suprema autorità di
opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il creatore nella sua
saggezza; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti
raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l'esempio di questo tirannico potere. Risali
agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte
le modificazioni della materia organizzata; e rendi a te l'evidenza quando te ne offro i
mezzi; cerca, indaga e distingui, se puoi, i sessi nell'amministrazione della natura.
Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme
armonioso a questo capolavoro immortale. Solo l'uomo s'è affastellato un principio
di questa eccezione. Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo
illuminato e di sagacia, nell'ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un
sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della
rivoluzione, e reclama i suoi diritti all'uguaglianza, per non dire niente di più.
PREAMBOLO
Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi
costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il
disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della
corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i
diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione,
costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i
loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere
degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni
istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate
ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento
della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso
superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e
dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della
Donna e della Cittadina.
ARTICOLO PRIMO
La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali
possono essere fondate solo sull'utilità comune.
ARTICOLO II
Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e
imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione.
ARTICOLO III
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la
riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne
l'autorità che non ne sia espressamente derivata.
ARTICOLO IV
La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli
altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia
perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della
natura e della ragione.
ARTICOLO V
Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla
società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere
impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.
ARTICOLO VI
La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i
Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla
sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i
cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad
ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre
distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.
ARTICOLO VII
Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi
determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge
rigorosa.
ARTICOLO VIII
La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e
nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata
anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.
ARTICOLO IX
Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.
ARTICOLO X
Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la
donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire
sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico
stabilito dalla legge.
ARTICOLO XI
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i
figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che
vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità;
salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
ARTICOLO XII
La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare
sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità
particolare di quelle alle quali è affidata.
ARTICOLO XIII
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i
contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze,
a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti,
degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell'industria.
ARTICOLO XIV
Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare personalmente, o
attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell'imposta pubblica. Le Cittadine non
possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un'uguale divisione, non
solo dei beni di fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la
quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.
ARTICOLO XV
La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli
uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua
amministrazione.
ARTICOLO XVI
Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la
separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è
nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha
cooperato alla sua redazione.
ARTICOLO XVII
Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno
un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio
della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esiga in
modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità.